"Ελληνική Κοινότητα της Μπρέσιας Ιταλίας"

Σύλλογος κοινωνικής και πολιτιστικής προώθησηςΕλληνικού Πολιτισμού.

"COMUNITA' ELLENICA - BRESCIA"

 Associazione di Promozione Sociale Culturale

 

“ COMUNITA’ ELLENICA-BRESCIA”
C.F. : 98170780179
iban : IT31C0306911237100000017996

 

 

 

 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

 

Articolo I

 

È costituita a norma dell’art.36 del Codice Civile e ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, un’associazione di promozione sociale culturale “COMUNITA’ ELLENICA-BRESCIA”(in seguito denominata Associazione), in forma di associazione non riconosciuta. Il nome Comunità Ellenica deriva prima di tutto dalle cose che abbiamo in comune la nazionalità greca, la lingua, le usanze, le tradizioni, i costumi, le esperienze, gli ideali, i sogni, le aspettative.

 

 I soci della “Comunità Ellenica-Brescia” condividono che le esperienze comuni di immigrazione dalla Grecia verso l’Italia, sia per motivi di studio che di lavoro e le condizioni politiche economiche della Grecia di oggi, abbiano generato a tutti noi il “nostos” per la patria, l’orgoglio di essere chiamati Greci, la voglia di solidarietà verso i nostri “fratelli“ in Grecia, la necessità di appartenenza ed di unione ad una associazione che ci accomuna e persegue come fine esclusivo la promozione della cultura greca in tutte le sue forme.

 

L’Associazione di promozione sociale culturale “COMUNITA’ ELLENICA-BRESCIA” ha sede a Brescia; è conferito al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare lo spostamento della sede e di costituire altre sedi operative secondarie, senza necessità di modifiche statutarie. La durata dell’Associazione è illimitata. La associazione potrà utilizzare il suo logo di riconoscimento che eventualmente sarà depositato.

 

L’Associazione “COMUNITA’ ELLENICA-BRESCIA è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, il carattere democratico della struttura, pari opportunità uomo – donna, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali. La presente associazione svolge attività di utilità sociale in aderenza ai bisogni territoriali e alle proprie risorse, a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione potrà aderire con delibera dell’Assemblea generale ad altre Associazioni, ed Enti Italiani ed esteri, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali. Il Presidente del Consiglio è delegato ad aderire in nome e conto dell'Associazione previa delibera dell'assemblea dei soci.

 

Articolo 2 – SCOPI ED ATTIVITA’

 

 L'Associazione ha come scopo la promozione e la diffusione della cultura greca in Italia, per raggiungere tale obiettivo i soci potranno:

 

- Attivare, rinvigorire e ampliare i legami antichissimi del popolo greco e italiano e le corrispettive culture favorendo la conoscenza tra i popoli e lo scambio interculturale basandosi sui i principi della fratellanza e solidarietà, attraverso: danze popolari e tradizionali greche, corsi e stages di animazione, allestimento di stand, corsi enogastronomici, volti all' animazione e all'aggregazione pubblica.

 

- Promuovere le iniziative sociali di carattere culturale ed educativo e di ogni altro tipo che abbia lo scopo di unire i soci, aiutare l’integrazione con il tessuto sociale in cui vivono, organizzando: feste, reading, eventi teatrali, conferenze, simposi.

 

- Promuovere in Italia ed all’estero la divulgazione della cultura Ellenica in ogni sua forma e manifestazione, organizzando e/o partecipando convegni.

 

- Diffondere la conoscenza della lingua neoellenica, mediante laboratori di conversazione e corsi di lingua.

 

- Sviluppare la conoscenza lo studio, l’analisi la riflessione sulle opere dell’ingegno e dell’intelletto che appartengono alla letteratura, alla musica, alla danza, all’architettura, all’archeologia, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, alle usanze di tradizione popolare greca, attraverso eventi a “tema”.

 

- Sostenere e favorire lo scambio culturale tra i soci e gli studiosi delle discipline sopra indicate.

 

- Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione attuale del popolo Ellenico, attivando una rete di sostegno solidale, anche favorendo l'avvio di un gruppo d'acquisto solidale.

 

- Promuovere i contatti e le relazioni di natura sociale, personale e professionale tra gli appartenenti all’Associazione, stabilendo rapporti di cordiale solidarietà.

 

- Valorizzare costruttivamente il tempo libero mediante le attività di promozione sociale che verranno proposte .

 

- Promuovere e sviluppare i contatti con altre Comunità Elleniche e/o enti in Italia ed all’estero aventi scopi coerenti con quelli dell’Associazione, al fine di realizzare una “rete ellenica” visibile ed operativa nel mondo.

 

- Realizzare un sito web e/o un foglio informativo che servirà a comunicare a tutti le varie attività che verranno proposte alla cittadinanza.

 

 I soci proporranno:

 

 -attività di avvicinamento alla lingua Greca alla letteratura, filosofia mediante corsi di lingua neoellenica, progetti di offerta formativa presso gli istituti della pubblica istruzione, seminari, convegni, serate dedicate alla lingua madre, alla poesia alla letteratura.

 

-Iniziative e manifestazioni culturali nonché iniziative, sia in Italia che all’estero, che favoriscano l’aggiornamento culturale dei soci.

 

Rientrano in tali attività l’organizzazione e la partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, seminari, stage, saggi di letteratura,   allestimento di mostre, eventi spettacolari e festival specifici, spettacoli di teatro e rassegna cinematografiche e televisive e multimediali. Presentazione di percorsi di viaggio e località di particolare interesse storico, culturale e naturalistico al fine di favorire scambi culturali nazionali ed internazionali, favorendo un'ampia partecipazione agli eventi di rievocazione delle tradizioni e delle usanze greche in occasione di eventi conviviali e simposi, festival nazionali.

 

-L'Associazione nel rispetto delle proprie finalità, provvederà ad informare circa le proprie attività attraverso pubblicazioni, strumenti informatici, supporti audiovisivi e multimediali, coinvolgendo in modo attivo tutti i cittadini interessati.

 

-Potrà istituire concorsi e premi e realizzare attività sportive e manifestazioni atletiche di ogni genere anche in collaborazione con Associazioni Sportive di ogni genere operanti in Italia.

 

L’Associazione si propone di raggiungere questi obiettivi collaborando con le istituzioni locali, enti pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed internazionale nonché con tutti gli enti, Associazioni tutelati, promossi e riconosciuti dall’Unione Europea, al fine di favorire la conoscenza delle radici culturali elleniche, nella cultura europea.  

 

L’Associazione nel rispetto delle proprie finalità, provvederà a divulgare materiale di informazione coinvolgendo in modo attivo tutti i cittadini interessati ed attiverà collaborazioni con tutte le organizzazioni e gli Enti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità. L’Associazione potrà svolgere anche altre attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie.

 

Articolo 3 – ATTIVITA’ SOCIALE

 

L’attività sociale è svolta dai soci ed è riferita all’amministrazione ordinaria, alla cura delle relazioni tra i soci e a tutte quelle attività che sono svolte per realizzare gli scopi di cui all’art. 2. Nello svolgimento dell’attività sociale i soci possono avvalersi della collaborazione di persone esterne all’Associazione, tenute comunque a rispettare le norme del presente statuto.

 

TITOLO SECONDO: SOCI

 

 Articolo 4 – SOCI

 

Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dopo la presentazione della domanda d’iscrizione, tutte le persone fisiche purché maggiorenni che sono in possesso dei seguenti requisiti:

 

i.sono Cittadini greci, coniugi e/o persone con origini greche ora residenti in Italia.

 

ii.sono Cittadini italiani e di altre nazionalità, filelleni, che per ragioni culturali o professionali condividono gli scopi dell’Associazione ed intendono perseguirli, partecipando alle attività promosse dalla stessa.

 

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile.

 

L’Associazione “COMUNITA’ ELLENICA-BRESCIA” si munirà di un proprio libro soci e, se lo vorrà, potrà produrre una propria tessera sociale; tale tessera di adesione avrà la validità dalla data di adesione al termine dell’anno solare di riferimento (31 dicembre). Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione.

 

Articolo5 – RICHIESTA DI ADESIONE

 

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l’Associazione e di approvazione ed impegno di osservanza dello statuto.

 

Articolo 6 – AMMISSIONE A SOCIO

 

Sull’accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide il Consiglio Direttivo, con l’obbligo di precisare il motivo di un eventuale rifiuto attraverso una comunicazione scritta all’interessato.

 

Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI

 

Tutti i soci maggiorenni d'età hanno diritto ad un voto e godono dei seguenti diritti:

 

- partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;

 

- eleggere gli organi dell’Associazione;

 

- essere eleggibili negli organi dell’Associazione;

 

- votare l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dell’eventuale Regolamento interno;

 

- partecipare, nel limite del possibile a tutte le attività dell’associazione;

 

- partecipare previa richiesta alle riunioni del Consiglio Direttivo;

 

- usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l’Associazione può ottenere;

 

- partecipare all’Assemblea con diritto di parola e di voto;

 

-ricevere informazioni sull’attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell’Associazione;

 

- accedere previa richiesta a tutti gli atti e documenti dell’Associazione;

 

- informare e controllare nei limiti stabiliti dalla legge.

 

Articolo 8 – DOVERI DEI SOCI

 

I soci hanno il dovere di:

 

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro;

 

- partecipare alle Assemblee annuali dell’Associazione;

 

- comportarsi verso gli aderenti ed all’esterno dell’associazione con spirito di solidarietà e coerentemente con gli obiettivi della stessa;

 

- partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell’associazione;

 

- osservare lo Statuto dell’Associazione e le delibere assunte dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

 

- rispettare gli scopi dell’Associazione e comunque di utilizzare il nome di “Associazione di promozione sociale culturale Comunità Ellenica Brescia” solo per attività promosse dalla stessa ei previa autorizzazione dal Consiglio Direttivo.

 

- versare la quota associativa.

 

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Articolo 9 – PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO

 

I soci perdono questa qualità per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

 

- decesso

 

- rinuncia volontaria, comunicata al consiglio direttivo.

 

- mancato pagamento della quota annuale; entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 30 giorni dal mancato versamento della quota sociale annuale.

 

-per condotta incompatibile con il dovere e la collaborazione con le altre componenti dell’Associazione; inosservanza dello Statuto e dell’eventuale Regolamento interno; abuso del nome dell’Associazione o messa in atto di comportamento che reca danno al prestigio dell’Associazione, o che ne perturba gravemente le iniziative.

 

-comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

 

L’esclusione del socio è deliberata dal Assemblea, con l’approvazione dei 2/3 dei soci presenti, dopo aver concesso al socio in esame la possibilità di fornire le proprie giustificazioni. Il socio escluso potrà ricorrere al giudizio dell'organo dei probiviri. Il recesso non comporta alcun onere per il socio e non darà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

TITOLO TERZO: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Sono organi dell’Associazione:

 

- assemblea dei soci;

 

- Consiglio Direttivo; composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove.

 

- Il Presidente;

 

- Il Vice Presidente

 

- Il tesoriere

 

- Il segretario.

 

- L’addetto culturale

 

- Il Collegio di probiviri.

 

- Potrà essere istituito un Collegio di Revisori dei Conti. Tali organi hanno carattere volontario e non sono retribuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

 

Articolo 11 – ASSEMBLEA

 

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione

 

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è composta da tutti soci in regola con il pagamento della loro quota associativa annua. E' ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona e spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

Ogni socio ha diritto di voto. Il voto può essere palese o a scrutinio segreto. L’Assemblea è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento dello stesso, da un Socio eletto dall’Assemblea stessa. Le discussioni e le delibere dell’Assemblea saranno riassunte e convalidate mediante verbale redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue delibere prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci assenti o dissenzienti.

 

Articolo 12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni, inoltrato mediante invito per posta elettronica, SMS, fax e/o tutti gli eventuali strumenti di comunicazione adottati dall’associazione, contenente ordine del giorno, la sede, la data e l’ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione.

 

L’Assemblea viene convocata dal Presidente o in caso di suo impedimento dal vice presidente o in caso di effettiva necessità dal collegio dei Probiviri:

 

-due volte all’anno

 

i.per l’approvazione del bilancio preventivo nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario e la programmazione delle attività sociali.

 

ii.per l’approvazione del bilancio consuntivo, che sarà predisposto nei tre mesi successivi all’esercizio finanziario di riferimento.

 

- su richiesta firmata da 1/3 dei soci o 1/3 dei componenti del Consiglio, anche in luogo diverso da quello della Sede della Comunità.

 

- ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo

 

- ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Collegio dei probiviri

 

- ogni due anni per l’elezione del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato .

 

Articolo 13 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà dei suoi membri più uno (50%+1) e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti nell’adunanza.

 

Assemblea Straordinaria per modifiche dello Statuto e lo scioglimento:

 

Le richieste e/o proposte scritte di modifica del presente Statuto ed eventuale scioglimento dell’associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo da 1/3 dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

 

Sulle modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

 

 

Articolo 14 - Competenze dell’assemblea:

 

L'assemblea ha il compito:

 

i. di stabilire le direttive d’ordine generale dell’Associazione di approvare e/o aggiornare eventuali regolamenti interni. ed approvare le attività svolte e da svolgere nei vari settori di competenza.

 

ii. di eleggere il presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e ratificare le eventuali surroghe nelle cariche sociali;

 

iii. di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;

 

iv. di ratificare l'entità delle quote sociali annue e i contributi associativi;

 

v. di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

 

vi. di sull’ eventuale accettazione di contributi economici;

 

vii. di deliberare sui tutti i provvedimenti disciplinari all’interno dell’associazione e provvedere alla eventuale esclusione di soci dall’associazione;

 

viii. di porre all’ordine del giorno ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai singoli soci;

 

ix. di deliberare sulla cessazione delle attività dell’Associazione e lo scioglimento;

 

x. l'eventuale acquisto di beni immobili e beni mobili registrati, autorizzando il Consiglio Direttivo, nella persona del presidente, ad effettuare materialmente l'acquisto.

 

Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

 

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

 

Il Consiglio Direttivo è composto a scelta dall’Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri sempre in numero dispari inclusi il Presidente, il vicepresidente, il Segretario , il tesoriere e l’addetto alla cultura; le loro cariche non sono cumulabili. I membri non devono avere rapporti di parentela di primo grado. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è della durata di due anni e possono essere rieletti massimo due volte consecutive, salvo deroga diversa dell’assemblea.

 

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

 

- nomina al proprio interno Il Presidente, il Vice Presidente e il segretario, il tesoriere e l’addetto alla cultura e definire eventuale sovrapposizione delle cariche;

 

- delibera la convocazione dell’Assemblea;

 

- propone all’ assemblea eventuali regolamenti interni

 

- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea;

 

- approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all’Assemblea;

 

- approva il bilancio consuntivo e la relazione consuntiva e li propone all’Assemblea;

 

- delibera sulle richieste di ammissione dei soci;

 

- delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea;

 

- propone la cessazione delle attività dell’Associazione.

 

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo di un membro il Consiglio Direttivo, darà luogo entro 15 giorni ad una nuova assemblea per eleggere un nuovo consigliere che rimarrà in carica per il periodo residuo alla fine del mandato.

 

Articolo 16 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei costituenti del consiglio medesimo oppure a richiesta di un terzo dei soci. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Le deliberazioni sono prese per maggioranza. Le riunioni dell’consiglio direttivo sono aperte ai soci previa richiesta. Le sedute e le deliberazioni sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nelle sue funzioni il direttivo potrà avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, i responsabili di queste commissioni potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee come specialisti, ma senza diritto di voto.

 

Articolo 17 – PRESIDENTE

 

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. È responsabile dell’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione. Al Presidente spetta la firma sociale e stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all’Associazione. Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione.

 

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; cura l’ordinario lavoro di detti organi, sottoscrive il verbale dell’Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo; cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell’Associazione dove possono essere consultati da tutti i soci. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi dall’Assemblea, corredati da idonee relazioni. In caso di sua assenza, dovuta a gravi impedimenti, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal vice presidente.

 

Articolo 18 – IL VICE PRESIDENTE

 

Il Vice presidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo .In caso di assenza o impedimento giustificato del Presidente, lo sostituisce in tutti i suoi compiti e funzioni, assumendo anche il potere di firma.

 

Articolo 19 – SEGRETARIO

 

Il segretario è nominato all’interno del Consiglio Direttivo cura e redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e tiene il libro dei soci.

 

Articolo 20 – TESORIERE

 

Il tesoriere è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Tiene i Libri contabili e la relativa documentazione giustificativa.

 

Articolo 21 – ADDETTO CULTURALE

 

L’addetto culturale è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Ha la responsabilità di promuovere le iniziative sociali di carattere culturale ed educativo.

 

Articolo 22 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

L’assemblea potrà provvedere alla istituzione in qualsiasi momento qualora la maggioranza dei soci ne faccia richiesta o sia previsto per legge. Al collegio dei Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Il revisore o i revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea in numero dispari. L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

 

Articolo 23 – I PROBIVIRI

 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) membri supplenti eletti dall’Assemblea, in possesso di comprovato equilibrio di giudizio ed obiettività nelle valutazioni sui fatti personali e collettivi, durano in carica due esercizi. Essi hanno il compito di decidere secondo equità le controversie tra Associati o tra Associati ed Organi collegiali. Il Collegio dei Probiviri agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti. I Probiviri partecipano di diritto alla convocazione dell’Assemblea in caso si ravvisi la necessità e alle adunanze dell’Assemblea stessa.

 

Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni :

 

- Il richiamo verbale

 

- Il richiamo scritto

 

- l’esclusione

 

Il Collegio, entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini ed istruttorie che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza. Le decisioni del Collegio sono valide quando siano presenti tutti i suoi membri effettivi. In caso di impedimento subentrano i membri supplenti.

 

Il Collegio, entro cinque (5) giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati ed al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla comunicazione della decisione adottata, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo. Questo, dopo averli sentiti, e ne ravvisi la necessità la mette l’oggetto all’ordine del giorno della successiva Assemblea. Il ricorso sospende momentaneamente l’efficacia del provvedimento impugnato. 

 

TITOLO QUARTO: RISORSE ECONOMICHE

 

Articolo 24 – PATRIMONIO SOCIALE

 

Le risorse economiche dell’Associazione possono essere costituite da:

 

-beni immobili e mobili;

 

- contributi dei soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche, di Organizzazioni internazionali;

 

- erogazioni, donazioni, lasciti;

 

- rimborsi per convenzioni o contratti;

 

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

 

- proventi delle cessioni di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

 

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazioni e raccolte fondi;

 

- entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno, quali feste e sottoscrizioni a premio;

 

- ogni altro tipo di entrata proveniente da attività compatibili con le finalità di promozione sociale.

 

Articolo 25– I BENI

 

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati, possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

 

Articolo 26– I CONTRIBUTI

 

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall’Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rimborsabile. Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei soci e di persone fisiche o giuridiche. Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

 

Articolo 27– EROGAZIONI. DONAZIONI, LASCITI

 

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche le modalità di utilizzo di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

 

Articolo 28–CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRATTI

 

Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi.

 

Articolo 29–DEVOLUZIONE DEI BENI

 

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni di proprietà dopo la liquidazione, saranno devoluti ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposte dalla legge.

 

Articolo 30–DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI

 

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione, risponde in via principale il patrimonio sociale, poiché l'Associazione non è riconosciuta e ricorre il regime patrimoniale della “autonomia patrimoniale imperfetta”.

 

TITOLO QUINTO: IL BILANCIO

 

Articolo 31 – IL BILANCIO

 

L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, che deve essere predisposto nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario, contiene le previsioni di entrata e le previsioni di uscita che si manifesteranno nel futuro esercizio. Il bilancio consuntivo, che sarà predisposto nei tre mesi successivi all’esercizio finanziario di riferimento contiene tutte le entrate e tutte le uscite che si sono manifestate nell’esercizio finanziario trascorso. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione di tutti i soci, nei venti giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione.

 

Articolo 32 – ELABORAZIONE DEL BILANCIO

 

I bilanci preventivo e consuntivo sono elaborati dal Presidente sulla base di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 33 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

 

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono entrambi approvati dall’Assemblea. I bilanci preventivo e consuntivo sono messi a disposizione dei soci venti giorni prima della seduta dell’Assemblea convocata per il loro esame e approvazione. Il bilancio preventivo deve essere approvato prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento. Entrambi i documenti devono essere approvati con voto palese dalla maggioranza assoluta dei presenti. Copia del bilancio d’esercizio unitamente al verbale dell’Assemblea in cui è stato approvato dovrà essere depositato nei modi stabiliti dalla legge.

 

Articolo 34 – AVANZI DI GESTIONE

 

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO SESTO: RESPONSABILITA’

 

Articolo 35 – COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ADERENTI

 

I soci dell’Associazione che svolgono effettiva attività sono assicurati per responsabilità civile verso terzi secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge.

 

Articolo 36 – LE CONTROVERSIE

 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati e/o tra questi e l'Associazione circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente statuto, sarà demandata in via preliminare al Collegio dei Probiviri. Qualora non si pervenisse alla risoluzione della controversia, questa sarà demandata alla cognizione di un Collegio Arbitrale formato da tre membri, da nominarsi uno ciascuno dalle parti ed il terzo, in veste di Presidente, dagli arbitri di parte, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri agiranno quali mandatari delle parti, senza vincoli di forma o di procedura, decidendo con equità, anche a maggioranza. Pertanto il responso cui perverrà il Collegio Arbitrale sarà considerato dalle parti, come espressione della loro volontà, cui assoggettarsi inderogabilmente.

 

TITOLO SETTIMO: RINVIO NORMATIVO

 

Articolo 37 – NORME GENERALI FINALI

 

Per quanto previsto dal presente Statuto e dell’eventuale regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi dell’Ordinamento Giuridico Italiano.